Milazzo, due aziende erano state imputate per avere evaso 3 milioni di euro di iva. Oggi arriva l’assoluzione

Scritto il 30/04/2026
da redazione

Si è conclusa con una sentenza di assoluzione la vicenda processuale che ha coinvolto A. S. e D. C., moglie e marito, entrambi imprenditori nel settore della logistica e dei trasporti. La prima è titolare della società ACS Logistic con sede in Germania, il secondo della Cattafi Transervice con sede a Milazzo. Erano stati accusati di avere evaso ciurca 3 milioni di euro di iva.

Il procedimento aveva preso avvio nel 2022 quando, durante le indagini preliminari, il GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. La misura era stata però integralmente annullata dal Tribunale del Riesame di Messina, su ricorso dei difensori Nicola Verderico e Roberto Picciolo, con conseguente dissequestro e restituzione dei beni agli aventi diritto.

Nonostante l’annullamento del sequestro, il procedimento è proseguito e, all’esito dell’udienza preliminare, il GIP aveva disposto il rinvio a giudizio di entrambi gli imputati davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica. A A. S., nella qualità di amministratore unico di una società di diritto tedesco ritenuta dagli inquirenti fiscalmente “esterovestita”, era contestato il reato di omessa dichiarazione per non aver presentato le dichiarazioni IVA dal 2016 al 2020, con un’evasione complessiva superiore a 1,4 milioni di euro. Secondo l’accusa, la società, pur avendo sede legale in Germania, costituiva in realtà una stabile organizzazione occulta in Italia e avrebbe quindi dovuto adempiere agli obblighi fiscali nel territorio nazionale.

A D.C., titolare di una ditta individuale che prestava servizi di trasporto anche alla società della moglie, era invece contestato il reato di dichiarazione infedele. L’imprenditore aveva fatturato alla ACS Logistic applicando il regime del reverse charge, ritenendo la società un cliente comunitario; tuttavia, qualificandola come soggetto italiano, l’amministrazione finanziaria aveva ritenuto errato tale regime, contestando un’evasione IVA superiore a 1,5 milioni di euro.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati ascoltati diversi testimoni, tra cui il luogotenente della Guardia di Finanza che aveva condotto le indagini e i consulenti delle società coinvolte. All’esito del dibattimento, il 27 aprile 2026, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna di entrambi gli imputati a due anni di reclusione, con concessione delle circostanze generiche.

Il Tribunale ha invece accolto le richieste della difesa, pronunciando sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati da tutti i reati loro ascritti “perché il fatto non sussiste”, formula che rappresenta la più ampia tra quelle assolutorie. La difesa ha sostenuto e dimostrato, sulla base degli elementi raccolti relativi a sede, attività, consulenza fiscale e regolarità all’estero, che la società riconducibile a A.S. aveva un effettivo radicamento e un’operatività reale fuori dall’Italia, escludendo così l’ipotesi di esterovestizione.

Quanto alla posizione di D.C., è stata ritenuta corretta l’applicazione del regime del reverse charge, con conseguente insussistenza del reato contestato. Per la ditta individuale, infatti, le operazioni fatturate sono state considerate fiscalmente neutre, non avendo comportato, in relazione ai fatti contestati, né incasso né detrazione dell’IVA, in quanto le fatture emesse nei confronti della ACS Logistic risultavano regolarmente soggette al meccanismo dell’inversione contabile applicabile nei rapporti con clienti europei.